Il "pacchetto sicurezza" | |
MARTA FASOLA | |
Un pacchetto “omnibus”. Il testo contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” completa il “pacchetto sicurezza” anticipato, in parte, con la legge n. 38/2009 (stalking) e raccoglie in tre articoli norme in materia di immigrazione, di contrasto alla criminalità mafiosa e di sicurezza pubblica. Non solo, quindi, norme sullo status degli immigrati, ma anche altre di vario genere che vanno dalle ronde alla circolazione stradale, dalle persone senza fissa dimora al danneggiamento, dalle bombolette antiaggressione all’oltraggio a pubblico ufficiale. Torna l’oltraggio a pubblico ufficiale. Nel primo articolo, sull’immigrazione, la legge reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, depenalizzato nel 1999 (legge n. 205/99). «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni», contro i due anni previsti prima della depenalizzazione. Inoltre la pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato; se la verità di fatto è però provata o in seguito l’ufficiale è condannato, l’autore dell’offesa non è punibile. Il reato si estingue se l’imputato ripara interamente il danno con un risarcimento sia nei confronti della persona offesa sia in quelli dell’ente a cui essa appartiene. Nel codice penale viene poi introdotta una norma che prevede la non punibilità per una serie di reati (tra i quali la nuova fattispecie di oltraggio) quando il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia causato il fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Salvaguardia di edifici e mezzi di trasporto e decoro urbano. Nell’art. 3, sulla sicurezza pubblica, nell’intento di arginare il fenomeno dei cosiddetti writers o graffitari il reato di danneggiamento, che prevede un’ammenda sino a 2.582 euro o la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi (art. 635 c.p.), viene esteso anche agli “immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati”. La sospensione della pena viene subordinata alla ”eliminazione delle conseguenze dannose”, oppure –se l’imputato è d’accordo- ad un lavoro non retribuito a favore della comunità. La modifica dell’art. 639 del c.p. aggrava poi le pene per deturpamento o imbrattamento dei beni immobili pubblici e privati –non solo nei centri storici- nonché su mezzi di trasporto pubblici o privati (auto, bus, treni, ecc.) con la reclusione da uno a sei mesi e un’ammenda da 300 a 1.000 euro. Se si deturpano o imbrattano cose di interesse storico o artistico, ovunque ubicate, la sanzione è aumentata e prevede la reclusione da 3 mesi ad un anno con una multa da 1.000 a 3.000 euro. Inoltre, in caso di reiterazione del reato si procede d’ufficio, con una pena che va da tre mesi a due anni ed una multa che può arrivare a 10.000 euro. Una multa fino a 1.000 euro è prevista per “chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni”. La legge stabilisce inoltre che le multe “previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di 500 euro”. Mentre “chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro”. Occupazione abusiva di suolo pubblico. La legge accorda ai sindaci ed ai prefetti nuovi poteri in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico, vale a dire quando qualcuno invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto (art. 633 c.p.), oppure quando strade, fasce di rispetto, marciapiedi vengono occupati con veicoli, baracche, tende e simili, con chioschi, edicole od altre installazioni (art. 20 codice della strada). I sindaci, per le strade urbane, e i prefetti, per quelle extraurbane – o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo – possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, poi, è prevista la chiusura dell’esercizio fino al pieno ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese. Stessi provvedimenti per l’esercente che non pulisca o non tenga in ordine gli spazi pubblici di fronte al suo locale. I maggiorenni responsabili dei delitti dei minori. Vengono aggravate le pene applicate al correo maggiorenne. Sono, infatti, applicabili le aggravanti nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o con una persona in stato di infermità o di deficienza psichica. La norma mira a fungere da deterrente per bloccare il fenomeno prima che l’effetto emulazione e le condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare rendano il fenomeno inarrestabile. No all’accattonaggio dei minori. Riprendendo un disegno di legge della precedente legislatura, rischierà fino a tre anni di carcere chi, per mendicare, si avvale di chi ha meno di 14 anni o permette che il minorenne, sottoposto alla sua autorità o affidato alla sua custodia o vigilanza, mendichi, oppure permette che altre persone se ne avvalgano per mendicare. Inoltre, per i reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi, commessi dal genitore o dal tutore vengono introdotte pene accessorie quali la perdita della potestà di genitore o interdizione perpetua da qualsiasi forma di sostegno, tutela e cura. Più grave la truffa contro le persone indifese. Con la modifica dell’art. 640 c.p. , che disciplina il delitto di truffa, viene introdotta come nuova circostanza aggravante, «l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», anche in riferimento al caso di chi approfitti dell’età avanzata della persona che ha subito il danno. Requisiti ed albo dei buttafuori. La legge detta norme precise su «l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È’ vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica». «Il personale addetto ai servizi è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio». Un decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, fisserà i requisiti per l'iscrizione nell'elenco nonché le modalità per la selezione e la formazione del personale. Chi non risponde ai requisiti fissati non potrà svolgere l’attività a rischio di una multa da 1.500 a 5.000 euro, che vale anche per chi impiega personale non autorizzato. Bombolette antiaggressione. La legge attribuisce al Ministro dell’interno il compito di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un prodotto naturale a base di olio di peperoncino e «che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona». Il Ministero dell’Interno è autorizzato ad emanare il relativo regolamento -di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali- entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ritiro della patente di guida. «È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti». Inoltre, a chi falsifica i documenti assicurativi viene sospesa la patente per un anno. Con la modifica di varie norme del codice della strada, nel caso di guida in stato di alterazione per uso di alcool o sostanze stupefacenti, è previsto un raddoppio della durata della sospensione della patente se il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato; la modifica del testo unico stupefacenti prolunga il termine di possibile sospensione della patente da un anno a tre anni. Registro dei senza fissa dimora. «La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita». Presso il Ministero dell'interno è istituito un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Le ronde. «I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». «I sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato». «Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso». Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco. Contro la criminalità organizzata - Lavori pubblici. Nell’azione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose, «il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici». Modificando il codice dei contratti pubblici, vengono esclusi dalla partecipazione alle gare soggetti che, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravata, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. Contro la criminalità organizzata - 41-bis. La modifica dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario riconosce al Ministro dell'Interno il potere di richiedere al Ministro della giustizia l'emissione del provvedimento che dispone il regime carcerario speciale; la durata del provvedimento viene innalzata a 4 anni (attualmente va da un minimo di un anno ad un massimo di due); la proroga potrà essere biennale (oggi è annuale), disposta solo quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno. La legge, inoltre, punisce con la reclusione chi consente a un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte. --------------------------------------------------------------------------- Reato di clandestinità. La legge classifica l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato come contravvenzione, con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Non è previsto il carcere, ma non è possibile applicare l’articolo 162 del codice penale (Oblazione nelle contravvenzioni), perciò il pagamento di una somma di denaro non estingue il reato. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di clandestinità non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore comunica all'autorità giudiziaria l'avvenuta esecuzione dell'espulsione. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se tuttavia lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima che sia decorso il termine previsto (di solito dieci anni, ma mai meno di cinque) viene applicato l’articolo 345 c.p.p., relativo alla riproponibilità dell’azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona pur in presenza di una sentenza di non luogo a procedere. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. È favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ogni atto diretto «a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato od in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», nonché la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni contenute nel testo unico dell’immigrazione (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286). Per quanto riguarda la pena, è confermata la reclusione da uno a cinque anni e una pena pecuniaria di 15.000 euro per ogni clandestino di cui si sia favorita l’immigrazione. Rispetto alla norma precedente, che prevedeva una multafino a 15.000 euro a persona, viene eliminata ogni valutazione discrezionale da parte del giudice. Rischia il carcere chi affitta ai clandestini. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Fondo per i rimpatri. «È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza». Nel Fondo confluiscono la metà del gettito del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua è assegnata al Ministero dell'Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. Contrasto ai clandestini presenti sul territorio - Il permesso di soggiorno per gli atti di stato civile. Il permesso di soggiorno dovrà essere esibito oltre che per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero (come già previsto dal Testo unico sull’immigrazione) anche per gli atti di stato civile o relativi all’accesso a pubblici servizi. Nella definizione di atti di stato civile sono compresi documenti quali gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di morte. Tra i pubblici servizi ad accesso individuale sono annoverati i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, ecc.). Contrasto ai clandestini presenti sul territorio - La denuncia degli agenti. Gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di trasferimento fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del permesso di soggiorno se chi ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria. I centri di identificazione ed espulsione. Sarà possibile prorogare sino ad un massimo di 180 giorni il periodo di trattenimento degli immigrati clandestini nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). La norma si applica anche agli stranieri già presenti nei CIE alla data di entrata in vigore della legge. Limitazione del divieto di espulsione. La legge limita il divieto di espulsione e di respingimento degli stranieri conviventi con parenti italiani, ai soli parenti entro il secondo grado, invece del quarto. Verifica della casa. La legge prevede che a seguito dell’iscrizione anagrafica e delle richieste di variazione, gli uffici comunali possano procedere alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui si intende fissare la propria residenza. La norma fa riferimentoall’Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente del 1954. Per lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio non vengono più accertati dall'Azienda unità sanitaria locale, ma dai competenti uffici comunali, insieme con l’idoneità abitativa. Permesso di soggiorno più difficile. Permesso ‘a punti’. Con modifica del testo unico sull’immigrazione, viene introdotta la definizione del concetto di “integrazione” e prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l’obbligo per lo straniero di stipulare un “accordo di integrazione”, articolato su crediti, la cui disciplina è rimessa a un regolamento da emanare. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l’espulsione amministrativa dello straniero. Costi e tempi del rilascio del permesso. La richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno prevede un versamento di un contributo tra 80 e 200 euro, il cui ammontare sarà stabilito dal Ministro dell’Economia. È previsto un unico termine - 60 giorni prima della scadenza - per la richiesta di rinnovo. Test di italiano. «Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca». Condizioni più restrittive per l’ingresso. Alle condizioni che impediscono l’ingresso dello straniero in Italia vengono aggiunte le condanne con sentenza non definitiva e la condanna definitiva per reati in materia di tutela del diritto d’autore e contraffazione di marchi o prodotti industriali. Dopo il matrimonio due anni per diventare cittadino italiano. Passa da sei mesi a due anni il periodo di residenza in Italia necessario dopo il matrimonio per lo straniero che sposi un cittadino italiano. Resta di tre anni per lo straniero residente all’estero. In entrambi i casi il periodo viene dimezzato in presenza di figli nati ‘dai coniugi’. Per contrarre matrimonio lo straniero deve esibire « un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Status di rifugiato. Nella disciplina per la concessione del riconoscimento dello status di rifugiato vengono modificate le procedure per il ricorso giurisdizionale contro le decisioni relative alle domande di riconoscimento, per trasferire alcune prerogative (obbligo di notifica, possibilità di stare in giudizio) dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo al Ministero dell’Interno che le svolge tramite la Commissione stessa. FONTE |
sabato 4 luglio 2009
Il "pacchetto sicurezza"
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