(2008-08-04)
Per la Corte Costituzionale italiana è illegittima la norma che nega l'indennità di accompagnamento allo straniero, stabilmente e regolarmente in Italia, che non ha carta di soggiorno perchè le sue condizioni di salute lo rendono totalmente inidoneo al lavoro e gli impediscono di produrre un reddito sufficiente per mantenere se stesso e i suoi familiari.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale accogliendo l'eccezione sollevata dal tribunale di Brescia in merito alla controversia tra una cittadina albanese, l'Inps e il ministero delle Finanze.
Con la sentenza n° 306 del 29/30 luglio 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, Legge Finanziaria per l'anno 2001 e dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 286/1998 come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.(04/08/2008-ITL/ITNET)