sabato 10 gennaio 2009

No a espulsioni facili per immigrati 'poveri'

U.E. - ITALIACassazione: 10 Gennaio 2009

I clandestini meritano l'espulsione, come prevede la legge, ma se sono poveri deve prevalere la comprensione. E' questo, in sintesi, il monito della Cassazione che ha confermato l'assoluzione di un extracomunitario che non aveva rispettato l'ordine di allontanamento del questore. In sostanza, prima di decretare l'espulsione del clandestino bisogna considerare anche la sua indigenza perche', dice la Cassazione, "la normale situazione di disagio in cui versano il migrante economico e lo straniero privo del permesso di soggiorno non consente davvero di presumere che l'ordine di allontanarsi con i propri mezzi entro 5 giorni sia per lui una evenienza favorevole". E cio', sottolineano i giudici della prima sezione penale della Suprema Corte con la sentenza 394, tanto piu' perche' l'alternativa e' la contestazione "di un delitto per il quale oggi e' minacciata una pena minima di un anno di reclusione". I magistrati del Palazzaccio hanno percio' respinto il ricorso con il quale la procura della Corte d'Appello di Venezia contestava l'assoluzione di uno straniero dell'Europa orientale che non aveva rispettato l'ordine di allontanamento del questore di Parma. Nel foglio di via il questore aveva scritto semplicemente che non era possibile ospitare Ibrahim S. nel centro di prima accoglienza. Senza aggiungere altre spiegazioni. Il tribunale aveva percio' assolto l'uomo dal reato previsto in caso di mancato rispetto dell'ordine di allontanamento "con i propri mezzi", ritenendo che non fossero "adeguatamente indicati" i motivi per i quali non si poteva ricorrere al ricovero nel Cpt.Secondo la Procura di Verona invece, l'assoluzione andava annullata perche' i motivi non devono essere indicati "nel dettaglio", soprattutto quando non si ricorre all'accompagnamento coattivo alla frontiera. Una tesi pesantemente censurata dalla Cassazione, secondo la quale "al fine di assicurare il controllo di legalita'", il decreto non si puo' limitare a "riprodurre le formula normativa ma deve fornire le ragioni di tale impossibilita'". Soprattutto perche', conclude la Corte, per "uno straniero in situazione di disagio come quella del migrante economico privo del permesso di soggiorno" l'obbligo di allontanarsi a proprie spese "non e' certo un'evenienza favorevole".
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