sabato 30 agosto 2008

Il ricongiungimento dei parenti di cittadini italiani

Le leggi:

Le attuali leggi in materia d'immigrazione (legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 e successive modifiche), meglio nota come Bossi-Fini che modifica la legge Turco-Napolitano (D.Lgs. 286/98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139), stabiliscono puntualmente le regole ed i procedimenti necessari a tutti i cittadini di paesi terzi per l'entrata e la permanenza nel territorio dello Stato italiano.

Le leggi citate impongono gravi limitazioni all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato italiano per tutti i familiari di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nello stesso; ad esempio, non è consentito il ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri genitori che non abbiano compiuto i 65 anni e con altri figli residenti nel paese d'origine; non è consentito il ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri figli se di maggiore età, etc. .

Le stesse limitazioni non trovano invece applicazione nel caso di cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani/comunitari, come si evince dai seguenti decreti:

  1. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 1 (Ambito di applicazione), comma 2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

  2. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 28 (Diritto all'unita' familiare), comma 2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

  3. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), comma 4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e' rilasciata una carta di soggiorno.

  4. Il D.P.R. 1656/1965, oggi è sostituito dal DPR 54/2002, Art. 15. (Abrogazioni), comma 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

  5. Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 3 (Diritto al soggiorno), comma 3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

  6. Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 5 (Richiesta della carta di soggiorno), comma 4. con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:

    • il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta' inferiore agli anni diciotto;

    • i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.

Applicazioni:

    Dall'analisi dettagliata dei decreti di legge citati emerge quanto segue:

    • I familiari di cittadini italiani e dei loro coniugi, qualsiasi sia la loro nazionalità, compresi genitori e figli di maggiore età, propri o del proprio coniuge e che siano a carico dello stesso, senza altre limitazioni, hanno diritto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.

    • I familiari di cittadini italiani e del loro coniuge, qualsiasi sia la loro nazionalità, hanno diritto alla carta di soggiorno (CdS) se entrati per ricongiungimento con il cittadino italiano.

    Nota: restano comunque valide le limitazioni di accesso per comprovata pericolosità per lo Stato italiano nei confronti del cittadino straniero, che ne impedirebbero l'ingresso ed il soggiorno sia in materia di ordine pubblico sia sanitario, motivo unico per cui i cittadini di Paesi terzi sono comunque soggetti al rilascio del visto di ingresso.

Esempi pratici:

    • Il coniuge del cittadino italiano, che sia cittadino di Paese terzo, ha diritto al rilascio immediato della Carta di Soggiorno (CdS).

    • Dietro richiesta del cittadino italiano, i genitori del coniuge che sia cittadino di Paese terzo, possono essere ricongiunti nel territorio dello Stato italiano senza dover richiedere il nulla osta alla questura.

    • Su richiesta del cittadino italiano, i figli minori o di maggiore età del coniuge di paese terzo, possono essere ricongiunti senza nessun nulla osta della questura, con il consenso dell'altro genitore o dimostrando la sua assenza.

Carta di Soggiorno:

    La Carta di Soggiorno (CdS) è un documento rilasciato dal Questore che consente ad un cittadino di Paese terzo di soggiornare all'interno del territorio italiano ed ivi entrare ed uscire con condizioni simili a quelle di un cittadino italiano. La CdS consente inoltre l'ingresso nello spazio Scenghen senza bisogno del visto per periodi non superiori a 3 mesi.

    La CdS può essere di due tipologie, la prima a tempo indeterminato (di seguito CdSe), la seconda valida per un periodo di 5 anni e rinnovabile a tempo indeterminato (di seguito CdSc). La CdSe viene rilasciata ai cittadini extracomunitari che dimostrino la loro permanenza sul territorio per un periodo di tempo superiore a 6 anni; accade che la stessa CdSe venga rilasciata erroneamente a cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani, i quali hanno invece diritto alla CdSc. I familiari extracomunitari che siano familiari di cittadini italiani, in quanto tali, ereditano tutti i diritti dei cittadini comunitari.

    La CdSc può essere revocata solo per motivi gravi, pertanto la distinzione tra CdSe e CdSc non è solo accademica ed è importante che ai soggetti interessati venga rilasciata l'esatta tipologia.

Esempio pratici:

ricongiungimento dei suoceri minori di 65 anni con altri figli nel paese di origine;

    La richiesta di ricongiungimento deve essere fatta dal cittadino italiano direttamente al consolato italiano del paese terzo dei suoceri, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

    • Modulo di domanda visto (richiedere Visto Nazionale tipo D valevole 365 giorni ingressi multipli);

    • Dichiarazione del cittadino italiano che desidera ricongiungere i suoceri;

    • Foto

    • Copia del CdS/PdS del coniuge del cittadino italiano

    • Fotocopia del passaporto dei suoceri

    • Fotocopia del documento di identità del cittadino italiano

    • Estratto dell'atto di matrimonio del cittadino italiano

    • Certificato di nascita con generalità del coniuge del cittadino italiano

    Il visto deve essere rilasciato nella stessa giornata o comunque entro pochi giorni dalla data di richiesta, come previsto dalle disposizioni del MAE in conseguenza delle disposizioni europee.

Le norme di attuazione del D.P.R. 54/2002:

    Voglio sottolineare il fatto che ad oggi non sono state ancora rilasciate le norme di attuazione relative al D.P.R. 54/2002, questo comporta l'attuazione della precedente disposizione del D.P.R. 1656/1965 con la quale non è consentito il ricongiungimento con i fratelli e le sorelle anche per il cittadino italiano.

Terminologia:

  • Cittadino comunitario: Persona che detiene la cittadinanza di un paese dell' Unione Europea;

  • Cittadino di paese terzo: Persona che non detiene la cittadinanza di un paese dell' Unione Europea;

  • Visto: targhetta adesiva da applicare sul passaporto del cittadino di paese terzo che autorizza quest'ultimo all'ingresso sul territorio di un paese dell'Unione Europea.

  • Permesso di soggiorno: Documento che dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo al soggiorno sul territorio nazionale per un periodo limitato di tempo e con alcune limitazioni rispetto al cittadino comunitario:

  • Carta di soggiorno: Documento che dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo (oppure di un cittadino comunitario cittadino di un altro stato membro dell'UE rispetto allo stato emettente la carta di soggiorno) al soggiorno sul territorio nazionale per un periodo prolungato o illimitato di tempo con parità di diritto rispetto ai cittadini comunitari;

  • Cittadino regolarmente soggiornante: Cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno:

  • Ricongiungimento: procedura amministrativa con la quale la famiglia straniera di un residente in Italia (comunitario o di paese terzo) appunto si ricongiunge con quest'ultimo trasferendosi sul territorio nazionale;

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